Informativa in merito all’ARBITRO ASSICURATIVO
Nell’ambito delle procedure alternative di risoluzione delle controversie assicurative è possibile anche fare ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS). L’AAS è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi.
L’AAS è uno strumento di tutela semplice, rapido ed economico: il ricorso può essere presentato senza l'assistenza di un avvocato, è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse) e costa 20 euro, che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto.
Il ricorso è condizione di procedibilità per proporre l’azione dinnanzi all’Autorità Giudiziaria in alternativa alla mediazione o alla negoziazione assistita.
Si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla compagnia e/o all’intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente. Il reclamo nei confronti della compagnia e/o dell’intermediario costituisce un presupposto per l’ammissibilità del ricorso all’Arbitro.
Puoi rivolgerti all’AAS nel termine ultimo di 12 mesi dalla presentazione dal reclamo e solo se i fatti o i comportamenti che contesti si sono verificati – o ne sei venuto a conoscenza – entro i tre anni precedenti la data di presentazione del reclamo.
Può presentare un ricorso all’AAS:
- il contraente, l’assicurato, il beneficiario di una polizza assicurativa;
- il danneggiato titolare di azione diretta nei confronti della compagnia, come ad esempio nei sinistri R.C. Auto;
- il cointestatario di una polizza e l’aderente a una polizza collettiva.
- un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo italiani;
- un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo di altro Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) che operano in Italia in regime di stabilimento (cioè attraverso una sede secondaria) o di libera prestazione di servizi (cioè senza una sede in Italia) in questo caso solo se aderiscono all’AAS;
- una rappresentanza in Italia di un’impresa con sede in uno Stato terzo rispetto al SEE (ad esempio, la Svizzera).
- l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà collegati a prestazioni e servizi assicurativi che derivano da un contratto di assicurazione, incluso il diritto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della condotta dell’impresa di assicurazione e/o dell’intermediario assicurativo*;
- l’inosservanza da parte dell’impresa di assicurazione e/o dell’intermediario assicurativo delle regole di comportamento (diligenza, correttezza, informazione e trasparenza) che disciplinano l’attività di distribuzione assicurativa.
- Per le Polizze Danni: € 2.500 per il risarcimento del danno per responsabilità civile e il ricorso è promosso dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile (es. sinistri RCA, RC sanitaria, sinistri di cui all’articolo 149 del CAP, rientranti nella procedura di Risarcimento Diretto), per i quali il (reclamo e conseguente) con ricorso è diretto nei confronti della propria compagnia assicurativa; € 25.000 in tutti gli altri casi.
Il ricorso è diretto nei confronti di:
Di regola, il ricorso è presentato verso un’impresa o verso un intermediario. Se però sei insoddisfatto del comportamento di entrambi e hai specifiche lamentele verso ognuno di loro, puoi presentare ricorso nei confronti di entrambi (c.d. ricorso multicontroparte).
Puoi presentare un ricorso per:
- l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà collegati a prestazioni e servizi assicurativi che derivano da un contratto di assicurazione, incluso il diritto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della condotta dell’impresa di assicurazione e/o dell’intermediario assicurativo*;
- l’inosservanza da parte dell’impresa di assicurazione e/o dell’intermediario assicurativo delle regole di comportamento (diligenza, correttezza, informazione e trasparenza) che disciplinano l’attività di distribuzione assicurativa.
Tuttavia, puoi adire l’AAS per la corresponsione di una somma di denaro nel limite:
Sono escluse dalla competenza dell’AAS le controversie relative a:
- sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia (FGVC);
- questioni di competenza della CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;
- assicurazioni “grandi rischi” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del CAP.
Come si svolge il procedimento:
Il procedimento è documentale. È facoltà dell’AAS, in taluni casi, sentire le parti.
L’AAS decide i ricorsi con uno o più Collegi, ciascuno composto da esperti indipendenti. Ciascun Collegio è formato da cinque persone, selezionate in modo da garantire l’equilibrata rappresentazione di tutti gli interessi in gioco.
Il ricorso si presenta esclusivamente online tramite il portale: www.arbitroassicurativo.org a partire dal 15 gennaio 2026 e prevede il pagamento di un contributo di € 20,00 che ti sarà restituito dall’impresa in caso di accoglimento anche parziale del ricorso.
Dal momento in cui il tuo ricorso viene ricevuto, si avvia una procedura gestita dalla Segreteria Tecnica istituita presso l’IVASS per cui:
- l’impresa o l’intermediario hanno 40 giorni dalla ricezione del ricorso per inviare le proprie controdeduzioni; tu hai poi 20 giorni per fornire una replica alle controdeduzioni; alla tua replica, l’impresa o l’intermediario hanno 20 giorni per ribattere con una controreplica;
- entro 90 giorni dal completamento del fascicolo riceverai la comunicazione dell’esito del tuo ricorso.
Il termine di 90 giorni può essere prorogato una sola volta, fino a un massimo di ulteriori 90 giorni se il tuo ricorso presenta particolari complessità.
La decisione dell’AAS sul ricorso non è vincolante. Tuttavia, l’omesso rispetto della stessa comporta la pubblicazione della relativa notizia sul sito dell’AAS per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’impresa e/o dell’intermediario.
Resta ferma la possibilità di sia del cliente che dell’impresa e dell’intermediario di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Sul sito dell’AAS Homepage | Sito dell'Arbitro Assicurativo sono presenti maggiori informazioni.